industria

RISCHIO TECNOLOGICO

INCIDENTE INDUSTRIALE STABILIMENTI A RISCHIO RILEVANTE

SR7.1 RG001


Sezione2

La materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è disciplinata dal D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, di recepimento della Direttiva 2012/18/UE,  (cosiddetta "Seveso III"), sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.7. 2015 n. 161 e supplemento ordinario n. 38), in vigore dal 29 luglio 2015.

Il provvedimento dà continuità all´esperienza consolidatasi con l´applicazione del D. Lgs. n. 334/1999 e gli elementi di novità introdotti tengono conto delle esperienze maturate con la Direttiva "Seveso II", mirando soprattutto a uniformare l´applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Le principali novità riguardano:

  • la classificazione delle sostanze e delle miscele, allineata al Regolamento CE n. 1272/2008 "CLP" ( Classification, Labelling, Packaging )
  • l'istituzione di un coordinamento presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l´uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale fra enti nazionali, regionali, locali e altri portatori di interesse
  • la razionalizzazione dell'attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti e il loro rafforzamento attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni
  • la garanzia di un migliore accesso all'informazione per i cittadini coinvolti, in merito ai rischi connessi alle attività dei vicini stabilimenti industriali e ai comportamenti da adottare in caso di incidente, oltre a una maggiore partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante
  • la possibilità da parte del gestore di chiedere al Ministero dell´Ambiente l´esclusione di una determinata sostanza dall´applicazione della norma se é impossibile che tale sostanza possa provocare un incidente rilevante
  • la possibilità di avviare azioni legali da parte del cittadino al quale non siano state fornite adeguate informazioni, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998
  • l'attribuzione al Prefetto del luogo in cui ha sede lo stabilimento del compito di redigere il piano di emergenza esterna dell'industria entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

Dall'1 gennaio 2015, inoltre, l'Amministrazione Provinciale di Bologna è divenuta Città Metropolitana e la L. R. n. 13/2015 ha ridisegnato l'assetto organizzativo delle funzioni già proprie della medesima Amministrazione Provinciale

In attuazione del D. Lgs. n.105/2015 e della L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 " Riforma del sistema di governo regionale e locale", il Capo I del Titolo II " Modifiche alla L.R. n. 26/2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose " disciplina le funzioni amministrative in materia e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti; queste ultime (tra cui il procedimento istruttorio di valutazione della Scheda Tecnica, e tutti gli adempimenti relativi alle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza), precedentemente svolte dalle Province, sono ora attribuite all'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.).

La L. R. 30 maggio 2016 n. 9  " Legge regionale comunitaria per il 2016 "  (che detta norme volte al recepimento di direttive europee e di ulteriori disposizioni in materia ambientale e di energia) specifica che per gli Stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Emilia-Romagna i gestori dovranno:

  • inviare anche ad A.R.P.A.E la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore;
  • inviare anche ad A.R.P.A.E il rapporto di sicurezza in formato elettronico per gli stabilimenti di soglia superiore;
  • predisporre e inviare ad A.R.P.A.E una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità per i soli stabilimenti di soglia inferiore.

Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica, A.R.P.A.E continua ad avvalersi del Comitato Tecnico di Valutazione dei rischi (C.V.R.), precedentemente istituito con L.R. 26/2003 e s.m.i.

Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il PIANO DI EMERGENZA INTERNA (P.E.I.) da adottare nello stabilimento per pianificare ed  organizzare gli interventi atti ad evitare gli eventuali effetti dannosi derivanti da o più sostanze pericolose, nei seguenti termini:

  • per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
  • per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
  • per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

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