industria

RISCHIO TECNOLOGICO

INCIDENTE INDUSTRIALE

INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

SR7.1 RA001 - Liquigas
SR7.1 RA002 - BASF


Sezione2

La materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è disciplinata dal D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, di recepimento della Direttiva 2012/18/UE,  (cosiddetta "Seveso III"), sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.7. 2015 n. 161 e supplemento ordinario n. 38), in vigore dal 29 luglio 2015.

Il provvedimento dà continuità all´esperienza consolidatasi con l´applicazione del D. Lgs. n. 334/1999 e gli elementi di novità introdotti tengono conto delle esperienze maturate con la Direttiva "Seveso II", mirando soprattutto a uniformare l´applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Le principali novità riguardano:

  • la classificazione delle sostanze e delle miscele, allineata al Regolamento CE n. 1272/2008 "CLP" ( Classification, Labelling, Packaging )
  • l'istituzione di un coordinamento presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l´uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale fra enti nazionali, regionali, locali e altri portatori di interesse
  • la razionalizzazione dell'attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti e il loro rafforzamento attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni
  • la garanzia di un migliore accesso all'informazione per i cittadini coinvolti, in merito ai rischi connessi alle attività dei vicini stabilimenti industriali e ai comportamenti da adottare in caso di incidente, oltre a una maggiore partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante
  • la possibilità da parte del gestore di chiedere al Ministero dell´Ambiente l´esclusione di una determinata sostanza dall´applicazione della norma se é impossibile che tale sostanza possa provocare un incidente rilevante
  • la possibilità di avviare azioni legali da parte del cittadino al quale non siano state fornite adeguate informazioni, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998
  • l'attribuzione al Prefetto del luogo in cui ha sede lo stabilimento del compito di redigere il piano di emergenza esterna dell'industria entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

Dall'1 gennaio 2015, inoltre, l'Amministrazione Provinciale di Bologna è divenuta Città Metropolitana e la L. R. n. 13/2015 ha ridisegnato l'assetto organizzativo delle funzioni già proprie della medesima Amministrazione Provinciale

In attuazione del D. Lgs. n.105/2015 e della L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 " Riforma del sistema di governo regionale e locale", il Capo I del Titolo II "Modifiche alla L.R. n. 26/2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose " disciplina le funzioni amministrative in materia e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti; queste ultime (tra cui il procedimento istruttorio di valutazione della Scheda Tecnica, e tutti gli adempimenti relativi alle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza), precedentemente svolte dalle Province, sono ora attribuite all'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.).

La L. R. 30 maggio 2016 n. 9  " Legge regionale comunitaria per il 2016 "  (che detta norme volte al recepimento di direttive europee e di ulteriori disposizioni in materia ambientale e di energia) specifica che per gli Stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Emilia-Romagna i gestori dovranno:

  • inviare anche ad A.R.P.A.E la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore
  • inviare anche ad A.R.P.A.E il rapporto di sicurezza in formato elettronico per gli stabilimenti di soglia superiore
  • predisporre e inviare ad A.R.P.A.E una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità per i soli stabilimenti di soglia inferiore.

Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica, A.R.P.A.E continua ad avvalersi del Comitato Tecnico di Valutazione dei rischi (C.V.R.), precedentemente istituito con L.R. 26/2003 e s.m.i.

Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il PIANO DI EMERGENZA INTERNA (P.E.I.) da adottare nello stabilimento per pianificare ed  organizzare gli interventi atti ad evitare gli eventuali effetti dannosi derivanti da o più sostanze pericolose, nei seguenti termini:

  1. per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
  2. per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
  3. per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

 

Il  PIANO DI EMERGENZA INTERNA  (P.E.I.)  é predisposto allo scopo di:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 

 

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

 

Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'Allegato 3 del D. Lgs. n. 105/2015.

Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore , al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con la Regione e con gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale CTR (art. 10 D. Lgs. n. 105/2015) e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (P.E.E.) allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

Per gli stabilimenti di soglia superiore il PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (P.E.E.) è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.

 

 Il  PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (P.E.E.) é predisposto allo scopo  di

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
  3. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

 

Il piano di emergenza esterna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti

La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità definite con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Salute e dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988 n. 400.

In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 105/2015, il Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale CTR (art. 10 D. Lgs. n. 105/2015), qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il Piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'art. 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

   

Tenuto conto della normativa sopra indicata e delle Linee Guida diramate dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato costituito presso la Prefettura un Gruppo Tecnico di lavoro per la predisposizione ed approvazione dei singoli piani, (Amministrazione/i Comunale/i di riferimento, Città Metropolitana, Comando Provinciale Vigili del  Fuoco, Centrale Operativa 118 Emilia Est, Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, ARPAE Emilia-Romagna, Gestore dell'azienda)  al fine di acquisire gli elementi tecnici utili per procedere all'elaborazione dei singoli piani di emergenza esterna.

 

Nella provincia di Bologna esistono n. 18 industrie classificate a rischio di incidente rilevante per le quali occorre predisporre degli specifici e particolareggiati piani di emergenza

 

Elenco delle  attività Rischio di Incidente Rilevante in esercizio nella provincia

 

 

azienda

 comune

 tipo

 dettagli dell'attività

piano di emergenza esterna approvato

 

1

 

BEYFIN s.p.a.

 

BOLOGNA

deposito di gas liquefatti

ricezione, deposito ed imbottigliamento per commercializzazione GPL sfuso e in bombole

 

23.7.2012

 

2

 

BASCHIERI&PELLAGRI s.p.a.

 

 

CASTENASO

produzione, deposito, vendita di materie esplodenti

ricerca, progettazione, sviluppo, produzione (miscelazione/invecchiamento),deposito, stoccaggio e vendita di materie esplodenti di I^ e V^ categoria di cui al R.D. n. 773/1931

 

23.7.2015

 

3

 

BASF ITALIA s.p.a.

 

SASSO MARCONI

lavorazione prodotti chimici o petrolchimici di base

lavorazione di prodotti chimici di base per la produzione di additivi per materie plastiche, fibre, rivestimenti, inchiostri, materiali fotografici e lubrificanti

 

28.6.2008

 

4

BRENNTAG ITALIA s.p.a.

 

BENTIVOGLIO

deposito, acquisto e vendita di prodotti chimici

deposito e distribuzione di sostanze organiche, sostanze inorganiche liquide (acidi, basi, perossidi) e sostanze solide classificate "comburenti"

 

5.3.2015

 

5

CROMO 6 DI MAHMOOD RASID & C. s.a.s.

 

SAN PIETRO IN CASALE

 

galvanotecnica

trattamento superficiale di elementi metallici mediante cromatura e nichelatura (tubi, aste e elementi complessi in acciaio di dimensioni 50 cm. circa)

 

istruttoria in corso

6

DU PONT OPERATIONS ITALIA s.r.l.

CASTELLO D'ARGILE

deposito di fitofarmaci

deposito e stoccaggio di prodotti finite fitofarmaci e concimi solidi e liquidi confezionati su pallet

 

31.10.2013

7

FRATELLI RENZI LOGISTICA s.r.l.,

CASTEL MAGGIORE

deposito di fitofarmaci

deposito, immagazzinamento e distribuzione di concimi e antiparassitari

 

30.5.2014

 

8

G.D.  DEPOSITO DISTRIBUZIONE MERCI s.r.l.

SALA BOLOGNESE

deposito di fitofarmaci

immagazzinamento e distribuzione di prodotti finiti di vario genere (alimentari condizionatori, fitosanitari per l'agricoltura)

 

17.4.2012

9

GOLDEN GAS s.p.a.,

ARGELATO

deposito di gas liquefatti

ricezione, movimentazione, stoccaggio e spedizione di gas petrolio liquefatto (GPL)

 

21.12.2012

 

10

 

IRCE s.p.a.

 

IMOLA

stabilimento chimico o petrolchimico

produzione di fili di rame smaltati e cavi isolanti in PVC per bassa tensione, con reparto vernici in cui sono utilizzate sostanze infiammabili e tossiche

 

4.5.2012

 

11

 

 

INVER s.p.a.

 

 

 

MINERBIO

produzione e/o deposito di prodotti chimici

produzione e/o deposito di vernicianti liquidi e in polvere (anche bonderizzate co con post addizione di additivi), diluenti, catalizzatori induritori) e di resine alchidiche

istruttoria in corso

 

12

 

L'EMILGAS s.r.l.,

 

BOLOGNA

deposito di gas liquefatti e oli minerali

ricezione, movimentazione, stoccaggio e  spedizione di gas petrolio liquefatto (GPL) e oli minerali

 

19.5.2014

 

 

 

13

 

 

 

LINDE GAS ITALIA s.r.l.

 

 

SALA BOLOGNESE

 

 

produzione e/o deposito di gas tecnici

produzione e distribuzione dei gas ad uso medicale:

-   produzione primaria e secondaria di azoto F.U. e ossigeno F.U.(Farmacopea Ufficiale)

-   deposito di gas compressi in bombole ad uso medicale

 

 

 

5.9.2014

 

14

 

LIQUIGAS s.p.a.

 

VALSAMOGGIA

 

deposito di gas liquefatti

ricevimento, movimentazione, deposito, imbottigliamento e spedizione di gas petrolio liquefatto (GPL) per la sua commercializzazione sfuso e in bombole

 

24.2.2015

 

 

15

 

MONTENEGRO s.r.l., VIA TOMBA FORELLA 3

 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA

produzione e deposito di brandy e altri liquori con vario contenuto di alcol etilico

 

produzione e deposito di brandy e altri liquori con differente contenuto di alcol etilico

 

 

istruttoria in corso

16

 

OVAKO MOLINELLA s.p.a.

 

MOLINELLA

 

galvanotecnica

trattamento superficiale dei metalli mediante cromatura galvanica e lavorazioni meccaniche

 

26.2.2016

17

 

REAGENS s.p.a.

SAN GIORGIO DI PIANO

stabilimento chimico o petrolchimico

produzione di stabilizzanti, additivi e antiossidanti per materie plastiche e additivi per produzione di vernici

 

28.4.2014

18

STOGIT s.p.a. - STOCCAGGI GAS ITALIA s.p.a.

 

 

 MINERBIO

stoccaggio e compressione gas naturale

stoccaggio sotterraneo di metano in giacimenti esauriti e relativi impianti (pozzi di iniezione/estrazione, aree cluster, impianti di compressione e trattamento del gas

27.8.2007

(in corso istruttoria per revisione)

 AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI ALLARME

 In caso di emergenza, alla Prefettura compete il coordinamento della fase operativa degli interventi da attuarsi a protezione della popolazione e dei beni nei casi di emergenza per eventi che potrebbero verificarsi presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Il Prefetto in caso di evento incidentale:

  • attiva la Sala Operativa e coordina l'attuazione del Piano di Emergenza Esterno;
  • assicura l'attivazione dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori;
  • acquisisce dal gestore e dai Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito all'evento in corso;
  • informa gli Organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Interno; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare) nonché, ove necessario, i Prefetti delle province limitrofe, i sindaci dei comuni adiacenti ed eventuali altri Enti preposti all'emergenza.
  • acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo presenti sul territorio, dei Centri Regionali Funzionali, laddove operativi, e del Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • si assicura che gli organi preposti abbiano effettuato la perimetrazione delle aree che hanno subito l'impatto dell'evento incidentale;
  • valuta e decide con il Sindaco le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;
  • sentiti il Sindaco interessato e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;
  • accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;
  • valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;
  • valuta costantemente con il Sindaco, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;
  • richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell'ambiente

(testo estratto dal sito della Prefettura di Bologna)

 

 

Nei comuni dell'Unione sono presenti due stabilimenti a rischio di incidente rilevante :

La BASF Italia S.p.A., a Sasso Marconi è specializzata in lavorazione di prodotti chimici o petrolchimici di base per la produzione di additivi per materie plastiche, fibre, rivestimenti, inchiostri, materiali fotografici e lubrificanti;

La Liquigas S.p.A. in Valsamoggia si occupa di stoccaggio di gas liquefatti, ricevendoli, movimentandoli, imbottigliandoli e spedendoli ai fine della commercializzazione sfusa e in bombole.

 


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Liquigas  - Valsamoggia

Decreto Prefettizio

Lettera di trasmissione

Piano di Emergenza edizione 2015

 

Basf - Sasso Marconi

Piano di emergenza(ex Ciba) edizione 2008" ; Il piano è in corso di aggiornamento.

Avviso di pubblicazione 

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